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CHIAREZZA SUL TERZO MANDATO IN CAMPANIA
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- Di Comintern
- Giovedì, 10 Aprile 2025 12:17
Il terzo mandato del presidente della Regione è un principio previsto dalla legge quadro statale n. 165 del 2004 la quale, però, fa un rinvio alla legge regionale. Questo significa, secondo un'interpretazione, che la norma statale non sia autoapplicativa e che, quindi, senza la legge regionale che la recepisca, il principio non sia applicabile. Cosa puntualmente accaduta con riferimento al Presidente del Veneto, Luca Zaia, che è giunto al terzo mandato attuale proprio adottando una legge regionale che ha fatto iniziare il conteggio dei due mandati consecutivi dal secondo. Una scelta che ha retto dal punto di vista giuridico e che Vincenzo De Luca, Presidente della Campania, vorrebbe attuare per le prossime elezioni regionali. Ma, per la Campania, c’è una differenza sostanziale rispetto al Veneto: l’art. 1 comma 3 della legge regionale n. 4 del 2009 ha di fatto già recepito detto vincolo della legge quadro allorché, disciplinando le elezioni del presidente e del Consiglio, ha precisato che «si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». Tra le disposizioni statali allora in vigore vi era già l’art. 2 della legge quadro statale che pone il principio della «previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia». La normativa regionale avrebbe potuto declinare il principio - regolando il numero minimo di anni di mandato per ogni elezione computabile - ma, stante la citata legge regionale del 2009, ha optato per non farlo. Inoltre, fatto aggravante la "battaglia" di De Luca in Campania, una cosa è attuare il principio della legge quadro statale dopo qualche anno ed espressamente, come fatto in Veneto, un’altra è, invece, pretendere di farlo dopo vent’anni anni e dopo che, nel 2010, Antonio Bassolino, terminati i due mandati diretti, non fu ricandidato. Da ultimo, ma non per ultimo, non bisogna dimenticare che la Corte costituzionale, peraltro in un giudizio che riguardava proprio la Campania, ha chiarito che una norma regionale elusiva di un principio fondamentale statale rischia comunque di essere dichiarata incostituzionale (sent. n. 107 del 2017).