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BISOGNA TOGLIERE IL SEGRETO DI STATO SULLE STRAGI FASCISTE

Il capo V della legge 124 del 2007 che ha riformato Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, è intitolato “Disciplina del segreto”. Sono quattro gli articoli di interesse: art.39 sul segreto di Stato, art.40 sulla tutela dello stesso, art.41 sul divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato, art.42 classifiche di segretezza. L’articolo 39 comma 1 della legge spiega che sono coperti dal segreto di Stato «gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato». Inoltre, lo sono anche «le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità» di cui al comma 1. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui all'art.285 (Devastazione, saccheggio e strage), all'art.416-bis (Associazione di tipo mafioso), all'art.416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) e all'art.422 del codice penale (Strage). Lo prevede il comma 11 della citata legge. Il comma 7 della legge spiega che «decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione (…) chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato» e che «Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni». C'è già un precedente in tal senso, quello relativo alla declassificazione della strage del treno Italicus avvenuta nel 1974. Con una direttiva del 22 aprile 2014, tutti i fascicoli su questa strage non sono più coperti dal segreto di Stato e sono perciò liberamente consultabili da tutti. In tale materiale sono stati trovati elementi di indagine non sviluppati e mai conosciuti dai magistrati inquirenti, con i quali si potevano fare ricerche sugli acquirenti delle sveglie. Questi accertamenti non furono mai fatti e mai comunicati dall'antiterrorismo ai magistrati, a testimonianza di quanto già si paventava all'epoca dei fatti: un coinvolgimento dei servizi segreti deviati con coperture date ai terroristi fascisti. Perché allora non togliere il segreto di Stato sugli anni della strategia della tensione?

 





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